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L’ente si occupa di seguire la coppia durante tutto l’iter adozionale dalla proposta di incontro che arriva dal paese estero, fino all’ingresso del minore in Italia. Tali adempimenti si svolgono nel seguente modo:

· quando la coppia matura la scelta di conferire mandato all'ente, e quest'ultimo ha verificato che la suddetta ha i requisiti per adottare nei paesi in cui opera si procede alla sottoscrizione dell'incarico, attraverso il quale si indica la scelta del paese estero in cui si intende adottare; dopo di che l'ente si occupa di inserire la coppia aspirante all'adozione nell'elenco del paese scelto, e di tenerla informata costantemente su ogni cambiamento ed evoluzione della realtà adozionale del paese scelto

· attraverso il referente estero, svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del paese indicato dagli aspiranti all’adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino la proposta di incontro tra gli aspiranti all’adozione ed il minore da adottare

· raccoglie dall’autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all’adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la famiglie di origine e le sue esperienze di vita

· trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, perché possano decidere di voler procedere all’incontro con lo stesso

· riceve il consenso scritto all’incontro tra gli aspiranti all’adozione ed il minore da adottare, proposto dall’autorità straniera, da parte degli aspiranti all’adozione, ne autentica le firme e trasmette l’atto di consenso all’autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste; l’autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche dall’impiegato comunale delegato all’autentica o da un notaio o da un segretario di un qualsiasi ufficio giudiziario

· riceve dall’autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 4 della convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l’opportunità di procedere all’adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla commissione di cui all’art. 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi

· informa immediatamente la Commissione, il Tribunale per i minorenni e i Servizi dell’ente locale della decisione di affidamento dell’autorità straniera e richiede alla commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l’autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia

· vigila sull’operato del referente affinché provveda ad accompagnare i coniugi dal momento dell’arrivo nel paese, alla cura dell’ottenimento di una impeccabile documentazione, sia per l’espatrio del minore che per il suo ingresso in Italia, ivi compresa la sistemazione logistica e l’assistenza psicologica per l’incontro e la convivenza del bambino

· certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi

· riceve dall’autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al Tribunale per i minorenni ed alla commissione

· vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri genitori adottanti

· svolge in collaborazione con i servizi dell’ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall’ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti

· certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 39-quater, nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all’estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo comma dell’art. 39-quater

· certifica, nell’ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto all’articolo 10 comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione.

 
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