Legge Adozione Moldava

IL PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA

L E G G E
relativa al regime giuridico dell’adozione

n. 99 del 28.05.2010

Gazzetta Ufficiale del 30.07.2010 n.131-134/441

SOMMARIO

Capitolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto della regolamentazione
Articolo 2. Nozioni principali
Articolo 3. Principi di base dell’adozione
Articolo 4. Informazione e l’opinione del bambino

Capitolo II
Quadro istituzionale
Articolo 5. Autorità competenti in materia di adozione
Articolo 6. Le attribuzioni in materia di adozione dell’Autorità Centrale
Articolo 7. Le attribuzioni in materia di adozione dell’Autorità territoriale
Articolo 8. Le attribuzioni in materia di adozione delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari della Repubblica di Moldova
Articolo 9. Le organizzazioni straniere con attribuzioni in materia di adozione internazionale

Capitolo III
LE CONDIZIONI DI BASE DELL’ADOZIONE
Articolo 10. Il bambino adottabile
Articolo 11. Divieti di adozione dei bambini
Articolo 12. Gli adottanti

Capitolo IV
ADOZIONE NAZIONALE
Articolo 13. Presentazione della domanda di adozione
Articolo 14. Il contenuto della domanda di adozione
Articolo 15. I documenti da allegare alla domanda di adozione
Articolo 16. Valutazione dell’idoneità all’adozione dell’adottante
Articolo 17. Certificato di adottante
Articolo 18. Registrazione degli adottanti
Articolo 19. Preparazione degli adottanti
Articolo 20. Statuto di bambino adottabile
Articolo 21. Registrazione dei bambini adottabili
Articolo 22. Informazioni sui bambini adottabili
Articolo 23. Consenso all’adozione
Articolo 24. Consenso dei genitori biologici
Articolo 25. Consenso degli adottanti
Articolo 26. Consenso del bambino
Articolo 27. Abbinamento dell’adottante
Articolo 28. Le condizioni di abbinamento dell’adottante
Articolo 29. Affidamento del bambino ai fini di adozione
Articolo 30. L’avviso relativo all’adozione
Articolo 31. Dichiarazione dell’adozione in tribunale


Capitolo V
ADOZIONE INTERNAZIONALE
Articolo 32. Disposizioni generali
Articolo 33. Le condizioni per l’adozione internazionale
Articolo 34. Presentazione della domanda di adozione internazionale
Articolo 35. Il contenuto della domanda di adozione internazionale e la registrazione degli adottanti stranieri
Articolo 36. La documentazione da allegare alla domanda di adozione internazionale
Articolo 37. L’abbinamento dell’adottante. Il rilascio dell’avviso sull’adozione internazionale
Articolo 38. La presentazione della domanda di adozione internazionale alla Corte d’Appello
Articolo 39. Le spese dovute alla procedura di adozione internazionale.

Capitolo VI
GLI EFFETTI GIURIDICI DELL’ADOZIONE
Articolo 40. Gli effetti sulla filiazione e sui legami di parentela
Articolo 41. Iscrizione degli adottanti in qualità di genitori adottivi
Articolo 42. I diritti e gli obblighi dei genitori adottivi
Articolo 43. Cognome e nome del bambino adottato
Articolo 44. I diritti e gli obblighi del bambino adottato
Articolo 45. Periodo post-adozione
Articolo 46. Confidenzialità dell’adozione

Capitolo VII
CESSAZIONE DELL’ADOZIONE
Articolo 47. Cessazione dell’adozione
Articolo 48. Scioglimento dell’adozione
Articolo 49. Nullità dell’adozione
Articolo 50. Il diritto di chiedere la dichiarazione di nullità dell’adozione
Articolo 51. La competenza all’esame della domanda sulla dichiarazione di nullità dell’adozione
Articolo 52. La sentenza sulla dichiarazione di nullità dell’adozione
Articolo 53. Gli effetti della cessazione dell’adozione

Capitolo VIII
REGISTRO STATALE DELLE ADOZIONI
Articolo 54. Registro statale delle adozioni
Articolo 55. Organizzazione della registrazione e della trasmissione dei dati

Capitolo IX
PREVENZIONE E LOTTA ALLA VIOLAZIONE
DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE
Articolo 56. Le misure per prevenire gli abusi in materia di adozione
Articolo 57. La responsabilità per gli abusi in materia di adozione

Capitolo X
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 58. Entrata in vigore. Abrogazioni. I doveri del Governo. Disposizioni transitorie

Il Parlamento adotta la presente legge organica.

Capitolo I
Disposizioni generali

Articolo 1. Oggetto della regolamentazione
La presente legge regola i rapporti giuridici relativi a:
a) tutela dei diritti del bambino attraverso l’adozione;
b) lo stabilire del regime giuridico dell’adozione;
c) cooperazione delle autorità della pubblica amministrazione con le organizzazioni non governative per garantire al bambino un sano ambiente familiare;
d) collaborazione internazionale in materia di tutela del bambino attraverso l’adozione.

Articolo 2. Nozioni principali
Nella presente legge, le seguenti nozioni principali hanno i seguenti significati:
adozione – una speciale forma di protezione applicata nel superiore interesse del bambino, con la quale si stabilisce la filiazione tra il bambino adottato e l’adottante, nonché i legami di parentela tra il bambino adottato ed i parenti dell’adottante;
adozione nazionale – l’adozione in cui sia il bambino adottato che l’adottante o la famiglia adottante sono residenti nella Repubblica di Moldova;
adozione internazionale – l’adozione in cui il bambino adottato è residente nella Repubblica di Moldova, mentre l’adottante o la famiglia adottante sono residenti all’estero oppure l’adozione in cui il bambino adottato è residente all’estero, mentre l’adottante o la famiglia adottante sono residenti nella Repubblica di Moldova;
adottante – la persona o la famiglia (marito e moglie) che ha presentato la domanda di adozione e che è stata registrata dalle autorità competenti in materia di adozione, in conformità alla presente legge;
certificato di adottante – documento rilasciato all’adottante, ai sensi della presente legge, che dimostra l’idoneità all’adozione, risultata dall’adempimento delle garanzie morali e delle condizioni materiali necessarie allo sviluppo multilaterale ed armonioso del bambino attraverso l’adozione;
bambino adottabile – il bambino registrato ai fini di adozione che riunisce tutte le condizioni previste dalla presente legge per la dichiarazione dell’adozione;
domicilio del bambino – il luogo dove risiede il bambino, che può essere: il domicilio dei genitori, di un genitore, del tutore o del curatore, sede dell’istituto sociale o del servizio tipo famiglia od il luogo fissato con la sentenza del tribunale;
manager del caso – specialista della sezione/direzione di assistenza sociale e protezione della famiglia, della Direzione municipale per tutela dei diritti del bambino di Chisinau o dell’istituto sociale in cui è collocato il bambino, responsabile dell’elaborazione e dell’implementazione del piano individualizzato di assistenza al bambino;
genitore adottivo/genitori adottivi – la persona o la famiglia (marito e moglie) che ha adottato il bambino ai sensi della presente legge;
permesso di visita – permesso scritto, rilasciato all’adottante nel processo di abbinamento per visitare il bambino ai fini di un’eventuale adozione;
abbinamento dell’adottante – procedura di selezione dell’adottante per il bambino adottabile, tenendo conto dell’età del bambino e dell’adottante, dei bisogni del bambino e delle possibilità della famiglia di soddisfarli, delle particolarità psicologiche e mediche del bambino, delle raccomandazioni dell’autorità competente in materia di adozione e dell’istituto di collocazione del bambino.

Articolo 3. Principi di base dell’adozione
La tutela dei diritti del bambino attraverso l’adozione viene realizzata sulla base dei seguenti principi di base:
a) rispettare i diritti e le libertà fondamentali del bambino;
b) rispettare il superiore interesse del bambino;
c) informare il bambino e prendere in considerazione la sua opinione tenendo conto dell’età e del grado di maturità del medesimo;
d) la priorità dell’adozione nazionale rispetto all’adozione internazionale;
e) la continuità nella crescita e nell’educazione del bambino, tenendo conto dell’origine etnica, culturale e linguistica;
f) la celerità nell’esecuzione di ogni atto relativo alla procedura adottiva;
g) garantire la confidenzialità delle informazioni ottenute nel processo di adozione per quello che riguarda i dati identificativi dell’adottante, nonché dei genitori biologici.

Articolo 4. Informazione e l’opinione del bambino
(1) Nel corso di tutta la procedura di adozione, l’autorità per l’adozione, territorialmente competente per la residenza del bambino, è obbligata ad offrirgli le informazioni e le spiegazioni chiare e complete, a seconda dell’età e del suo grado di maturità, sulle fasi e sulla durata del processo di adozione, sugli effetti dell’adozione, sull’adottante e sui parenti del medesimo.
(2) Lo scopo dell’informazione del bambino è di prepararlo per l’adozione e l’inserimento nell’ambiente familiare.
(3) Nel processo di adozione si terrà conto dell’opinione, dei desideri e dei sentimenti del bambino a dipendenza dell’età e della sua capacità di comprensione.


Capitolo II
QUADRO ISTITUZIONALE

Articolo 5. Le autorità competenti in materia di adozione
(1) Nella Repubblica di Moldova, le autorità competenti per la tutela del bambino attraverso l’adozione sono:
a) il Ministero del Lavoro, della Protezione Sociale e della Famiglia (denominato di seguito Autorità Centrale);
b) le sezioni /direzioni di assistenza sociale e di protezione della famiglia e la Direzione municipale per la tutela dei diritti del bambino di Chisinau (denominate di seguito Autorità territoriale).
(2) Allo scopo di esaminare i problemi relativi alla procedura di adozione internazionale, presso l’Autorità Centrale, svolge la sua attività il Consiglio Consultivo per Adozioni Internazionali, la cui composizione ed il regolamento di attività sono approvate dal Governo.

Articolo 6. Le attribuzioni in materia di adozione dell’Autorità Centrale
(1) L’Autorità centrale è abilitata a garantire l’adempimento degli obblighi assunti dalla Repubblica di Moldova in seguito all’adesione alla Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale del 29 maggio 1993 (denominata di seguito la Convenzione dell’Aia) e ad altri trattati rilevanti.
(2) Per la realizzazione degli obiettivi in materia di adozione, l’Autorità Centrale esercita le seguenti attribuzioni principali:
a) adempie gli obblighi di autorità centrale previsti dalla Convenzione dell’Aia e da altri trattati internazionali;
b) elabora dei progetti di atti legislativi e normativi, delle metodologie in materia di adozione;
c) coordina l’attività in materia di adozione delle autorità territoriali;
d) raccoglie, analizza e protegge le informazioni sulle adozioni nazionali ed internazionali;
e) monitorizza il rispetto dei diritti del bambino nel periodo di preadozione e post-adozione internazionale;
f) tiene il Registro di Stato delle adozioni;
g) provvede all’accreditamento delle organizzazioni straniere con attribuzioni in materia di adozione internazionale;
h) esamina i reclami ed i ricorsi contro gli atti emessi dalle autorità territoriali;
i) svolge altre mansioni in materia di adozione, previste dalla legislazione nazionale o dai trattati internazionali e dai trattati bilaterali di cui la Repubblica di Moldova è parte.
(3) L’Autorità centrale conclude degli accordi di collaborazione e collabora con le autorità della pubblica amministrazione centrale e locale, con enti pubblici nel paese e all’estero, con le organizzazioni internazionali e regionali, con altre persone giuridiche nel paese ed all’estero che hanno attribuzioni in materia di adozione.

Articolo 7. Le attribuzioni in materia di adozione dell’Autorità territoriale
(1) L’autorità territoriale ha, in materia di adozione, le seguenti attribuzioni principali:
a) raccogliere ed analizzare le informazioni, tenere il registro degli adottanti e dei bambini adottabili sul territorio di sua competenza;
b) valutare l’idoneità all’adozione degli adottanti e rilasciare i certificati di adottante;
c) informare e preparare gli adottanti per l’adozione in conformità ai requisiti stabiliti dall’Autorità centrale;
d) garantire l’abbinamento degli adottanti;
e) monitorizzare l’evoluzione del bambino e delle relazioni tra il medesimo e l’adottante nel periodo di preadozione;
f) esprimersi con un avviso sulla compatibilità tra l’adottante ed il bambino adottabile e sulla rispondenza dell’adozione al superiore interesse del bambino;
g) partecipare nelle cause giudiziarie per l’esame delle domande di dichiarazione dell’adozione;
h) monitorizzare la situazione del bambino nel periodo post-adozione nel caso di adozione nazionale;
i) eseguisce altre attribuzioni in materia di adozione, previste dalla legge.
(2) L’Autorità territoriale funziona sulla base del regolamento quadro approvato dal Governo.

Articolo 8. Le attribuzioni in materia di adozione delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari della Repubblica di Moldova
In materia di adozione, le missioni diplomatiche e gli uffici consolari della Repubblica di Moldova hanno le seguenti attribuzioni:
a) diffondere i materiali informativi sui diritti dei bambini nella Repubblica di Moldova, provenienti dall’Autorità centrale, i regolamenti giuridici relativi alla tutela del bambino attraverso l’adozione nella Repubblica di Moldova;
b) tenere un registro consolare dei bambini della Repubblica di Moldova che sono stati adottati dai cittadini stranieri o dai cittadini della Repubblica di Moldova residenti all’estero;
c) tenere un registro delle organizzazioni dei relativi Stati, le quali hanno attribuzioni in materia di adozione internazionale e sono accreditate nella Repubblica di Moldova e presentare all’Autorità centrale le informazioni relative a queste organizzazioni;
d) garantire il monitoraggio delle condizioni in cui vivono i bambini della Repubblica di Moldova adottati all’estero, informare l’Autorità centrale sui risultati;
e) esercita altre attribuzioni in materia, in conformità al loro statuto.

Articolo 9. Le organizzazioni straniere con attribuzioni in materia di adozione internazionale
(1) Le organizzazioni straniere con attribuzioni in materia di adozione internazionale nella Repubblica di Moldova sono organizzazioni non lucrative, costituite legalmente nello Stato ricevente, che soddisfano le seguenti condizioni:
a) sono accreditate dall’Autorità centrale per le adozioni dello Stato ricevente che è parte della Convenzione dell’Aia oppure che ha concluso un accordo bilaterale con la Repubblica di Moldova;
b) sono accreditate dall’Autorità centrale della Repubblica di Moldova e, successivamente, sono registrate come persone giuridiche presso il Ministero della Giustizia della Repubblica di Moldova, in conformità alla legislazione.
(2) La procedura di accreditamento, il modo di funzionamento delle organizzazioni straniere di cui al comma (1), l’elenco dei servizi e delle attività che possono svolgere in materia di adozione internazionale, vengono approvate dal Governo.


Capitolo III
LE CONDIZIONI DI BASE DELL’ADOZIONE

Articolo 10. Il bambino adottabile
(1) La persona può essere adottata esclusivamente prima di aver compiuto l’età di 18 anni.
(2) In deroga al comma (1), la persona che ha ottenuto la piena capacità giuridica prima di aver compiuto l’età di 18 anni può essere adottata solo nel caso in cui l’adottante è la persona o la famiglia che l’aveva cresciuta, se ha convissuto con la stessa almeno per 3 anni prima della presentazione della domanda di adozione.
(3) È vietata la separazione dei fratelli attraverso l’adozione, nonché l’adozione dei medesimi da parte di persone o famiglie diverse, tranne i casi quando questa richiesta contravviene al superiore interesse del bambino o quando uno dei fratelli non può essere adottato per motivi di salute.
(4) L’elenco delle malattie che permettono la separazione dei fratelli attraverso l’adozione viene elaborato dall’Autorità centrale per tutela della salute e viene approvato dal Governo.

Articolo 11. Divieti di adozione dei bambini
(1) È vietata l’adozione tra i fratelli.
(2) È vietata l’adozione di un bambino da parte di più adottanti, tranne il caso in cui questa adozione viene effettuata da entrambi i coniugi simultaneamente.
(3) In deroga al comma (2), può essere consentita una nuova adozione nel caso in cui:
a) l’adottante oppure i coniugi adottanti sono deceduti, l’adozione anteriore essendo considerata sciolta alla data di passaggio in giudicato della sentenza di dichiarazione della nuova adozione;
b) l’adozione anteriore è cessata in seguito alla dichiarazione della sua nullità.

Articolo 12. Gli adottanti
(1) L’adozione è consentita solo alle persone che hanno la piena capacità giuridica, hanno compiuto gli anni 25 e superano di almeno 18 anni l’età di chi essi intendono adottare, ma di non più di 48 anni.
(2) In deroga alle disposizioni del comma (1), l’autorità giudiziaria può acconsentire all’adozione anche se la differenza d’età tra il bambino e l’adottante è inferiore a 18 anni, ma in nessun caso meno di 16 anni.
(3) In deroga alle disposizioni del comma (1), nel caso di adozione è sufficiente che solo uno dei coniugi abbia compiuto gli anni 25.
(4) Non possono adottare bambini le seguenti persone:
a) le persone decadute dai diritti genitoriali;
b) le persone che soffrono di malattie psichiche o di altre malattie che rendono impossibile l’esercizio dei diritti e l’adempimento degli obblighi genitoriali (l’elenco delle controindicazioni mediche per le persone che intendono adottare bambini viene approvato dal Governo);
c) le persone che si sottraggono dall’adempimento degli obblighi genitoriali, anche dal pagamento degli alimenti per il mantenimento dei figli biologici;
d) le persone che avevano adottato anteriormente bambini, ma non avevano adempiuto in modo adeguato ai loro obblighi genitoriali e sono decaduti dall’esercizio di questi diritti oppure il bambino è allontanato da loro per la sentenza del tribunale, senza decadenza dai diritti;
e) le persone esonerate dagli obblighi di tutore o di curatore a causa dell’adempimento inadeguato dei loro obblighi;
f) le persone che hanno presentato dei documenti o delle informazioni false per la dichiarazione dell’adozione;
g) le persone che sono state condannate per aver commesso dei reati premeditati: contro la vita e la salute della persona; contro la libertà, l’onore e la dignità della persona; relativi alla vita sessuale; contro la famiglia ed i bambini.
(5) Gli adottanti devono soddisfare le garanzie morali e le condizioni materiali necessarie allo sviluppo multilaterale ed armonioso della personalità del bambino.
(6) L’adozione del bambino da parte dei coniugi è consentita solo nel caso in cui il loro matrimonio è durato almeno 3 anni prima della presentazione della domanda di adozione.
(7) I cittadini stranieri o apolidi residenti nella Repubblica di Moldova possono adottare bambini in conformità alla presente legge se risiedono nella Repubblica di Moldova da almeno 3 anni prima della presentazione della domanda di adozione.
(8) Il tutore o il curatore, il genitore educatore nella casa del bambino tipo famiglia, l’assistente parentale professionista hanno il diritto prioritario di adottare il bambino di cui si prendono cura o che è affidato a loro, tranne il caso quando il medesimo è adottato dai suoi parenti fino al 4° grado compreso. Se la persona specificata è nello stesso tempo anche parente del bambino fino al 4° grado, il suo diritto prioritario di adottarlo è mantenuto.

Capitolo IV
ADOZIONE NAZIONALE

Articolo 13. Presentazione della domanda di adozione
(1) Le persone che intendono adottare bambini presentano la domanda all’autorità territorialmente competente per la loro residenza.
(2) Quale conferma della presentazione della domanda di adozione, alle persone di cui al comma (1) viene rilasciato un certificato.

Articolo 14. Il contenuto della domanda di adozione
(1) La domanda di adozione deve contenere:
a) cognome e nome, anno, mese e giorno di nascita dell’adottante, indirizzo del domicilio e di residenza;
b) i motivi per i quali l’adottante intende adottare;
c) l’eventuale disponibilità di adottare più bambini, anche fratelli.
(2) La domanda di adozione può contenere anche altri dati, informazioni e richieste ai fini di adozione.

Articolo 15. Gli atti da allegare alla domanda di adozione
(1) L’adottante dovrà allegare alla domanda di adozione,:
a) la copia del documento d’identità;
b) la copia del certificato di nascita;
c) la copia del certificato di matrimonio, nel caso di adozione da parte di una coppia coniugata, o la copia del certificato di divorzio, se è divorziato;
d) il certificato di servizio sulla carica ricoperta e sull’importo della retribuzione o la copia della dichiarazione dei redditi, oppure un altro atto simile, per gli ultimi 12 mesi;
e) la copia autenticata dell’atto confermante il suo diritto di proprietà o l’usufrutto su un’abitazione;
f) il certificato di casellario giudiziale;
g) il certificato medico, con cui si attesti che il medesimo non soffre di malattie psichiche o di altre malattie che rendono impossibile l’esercizio dei diritti genitoriali e l’adempimento degli obblighi genitoriali, rilasciato dall’istituzione medica del suo domicilio;
h) i suoi dati biografici, altri atti consentiti dalla legge.
(2) L’Autorità territoriale del domicilio dell’adottante che ha ricevuto la domanda di adozione può richiedere anche altri documenti consentiti dalla legge, per stabilire che l’adottante soddisfa le garanzie morali e le condizioni materiali necessarie all’adozione.

Articolo 16. Valutazione dell’idoneità all’adozione dell’adottante
(1) L’Autorità territoriale competente per il domicilio dell’adottante valuta la rispondenza delle garanzie morali e delle condizioni materiali dell’adottante alle necessità di sviluppo del bambino, in conformità ad un regolamento approvato dall’Autorità centrale, elaborando una relazione di valutazione.
(2) La relazione di valutazione deve contenere:
a) le informazioni ed i dati relativi alla personalità, allo stato di salute, alla situazione economica dell’adottante, alla vita familiare, all’ambiente sociale, alle condizioni di vita, alle capacità di cura e di educazione di un bambino, all’opinione degli altri membri della famiglia su un’eventuale adozione;
b) i motivi per cui l’adottante desidera adottare un bambino;
c) la conclusione relativa all’idoneità all’adozione dell’adottante.

Articolo 17. Il certificato di adottante
(1) Sulla base degli esiti della valutazione di cui all’art. 16, l’autorità territoriale emette una delibera relativa al rilascio oppure al rifiuto di rilasciare il certificato di adottante. In caso di rilascio del certificato, l’Autorità territoriale decide sulla registrazione dell’adottante.
(2) Il certificato di adottante viene rilasciato entro un mese dalla data di presentazione della domanda di adozione. Qualora è necessaria una valutazione supplementare, questo termine può essere prolungato, come eccezione, fino a 3 mesi.
(3) Nel caso di un esito sfavorevole della valutazione, il richiedente del certificato di adottante ha il diritto di chiedere all’autorità territoriale la rivalutazione delle garanzie morali e delle condizioni materiali entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito. L’autorità territoriale crea, a questo proposito, una commissione speciale composta dagli specialisti che parteciperanno alla rivalutazione delle garanzie morali e delle condizioni materiali e che saranno esposte in una relazione comune.
(4) Nel caso in cui ritiene che sono stati lesi i suoi diritti, il richiedente del certificato di adottante ha il diritto di contestare, entro 30 giorni, il rifiuto di rilasciarli il certificato presso l’Autorità centrale e, successivamente, al tribunale competente in materia di adozione.
(5) Il certificato di adottante ha la validità di un anno. L’autorità territoriale prolunga la validità del certificato in seguito ad una richiesta di rinnovo da parte dell’adottante, rivalutando le garanzie morali e le condizioni materiali del medesimo.
(6) Nel caso in cui l’abbinamento dell’adottante è avvenuto, la validità del certificato di adottante viene prolungata de iure senza essere richiesto il suo rinnovo.

Articolo 18. Registrazione degli adottanti
(1) L’Autorità territoriale che ha emesso la decisione di registrazione dell’adottante manda, entro 10 giorni, all’Autorità centrale una copia della decisione e del certificato di adottante per l’inserimento dell’informazione necessaria nel Registro di Stato delle adozioni.
(2) Non può adottare la persona che non ha ricevuto il certificato di adottante e non è stata registrata in conformità all’art.17.
(3) In deroga al comma (2), la registrazione dell’adottante non è una condizione dell’adozione nel caso di:
a) adozione del bambino da parte del coniuge del genitore biologico o del genitore adottivo del bambino;
b) adozione del bambino che ha acquisito la piena capacità giuridica prima del compimento di 18 anni di età.

Articolo 19. Preparazione degli adottanti
Durante il processo di valutazione di cui all’art.16, l’Autorità territoriale del domicilio dell’adottante è responsabile dell’informazione e della preparazione del medesimo in conformità ad un programma elaborato dall’Autorità centrale.

Articolo 20. Lo statuto di bambino adottabile
(1) Dopo aver esaurito tutte le misure di (re)inserimento, nella famiglia biologica o nella famiglia allargata, del bambino orfano o del bambino rimasto senza la tutela genitoriale, l’autorità territoriale del domicilio del bambino emette una decisione relativa allo stabilire dello statuto di bambino adottabile.
(2) Le misure di (re)inserimento del bambino nella famiglia biologica o nella famiglia allargata vengono effettuate in conformità ad un piano individualizzato di assistenza, che viene realizzato entro 6 mesi dalla data di registrazione, ai sensi del Codice della Famiglia, come bambino orfano o bambino rimasto senza la tutela genitoriale.
(3) Al bambino rimasto senza la tutela genitoriale a causa dell’abbandono, della scomparsa dei genitori, dello stato di salute mintale dei genitori, dell’evasione dagli obblighi di educare il bambino, di proteggere i diritti e gli interessi legittimi del medesimo, viene stabilito lo statuto di bambino adottabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza del tribunale relativa a:
a) decadenza dei genitori dai diritti genitoriali;
b) dichiarazione dei genitori quali incapaci;
c) dichiarazione dei genitori quali dispersi o deceduti.
(4) Al bambino trovato, i cui genitori non sono conosciuti, viene stabilito lo statuto i bambino adottabile dopo aver esaurito tutte le indagini di identificazione dei genitori, che vengono effettuate entro 6 mesi.
(5) La decisione relativa allo stabilire dello statuto di bambino adottabile viene comunicata da parte dell’autorità territoriale ai genitori biologici, anche ai quelli decaduti dai diritti genitoriali, al tutore o curatore, viene comunicata anche all’istituto sociale od al servizio tipo famiglia a cui è affidato il bambino.

Articolo 21. Registrazione dei bambini adottabili
(1) Il registro dei bambini adottabili è tenuto dall’Autorità territoriale del domicilio del bambino, nonché dall’Autorità centrale.
(2) Nella decisione sullo stabilire dello statuto di bambino adottabile, l’Autorità territoriale dispone la registrazione del bambino.
(3) Entro 3 giorni dalla data di emissione della decisione sullo stabilire dello statuto di bambino adottabile, l’Autorità territoriale rimette all’Autorità centrale una copia della decisione.
(4) È vietata l’adozione dei bambini che non sono stati registrati ai sensi della presente legge, tranne i casi in cui:
a) il coniuge adotta il bambino dell’altro coniuge;
b) il bambino che ha acquisito la piena capacità giuridica prima del compimento dei 18 anni di età, è adottato dalla persona o dalla famiglia che l’aveva cresciuto se lui ha convissuto con la stessa almeno 3 anni prima della presentazione della domanda di adozione.

Articolo 22. Informazioni sui bambini adottabili
L’Autorità centrale e le Autorità territoriali si informano reciprocamente sugli adottanti e sui bambini adottabili ai fini di abbinamento degli adottanti.

Articolo 23. Consenso all’adozione
(1) Per consentire l’adozione è necessario:
a) il consenso dei genitori biologici o, se del caso, del tutore o del curatore del bambino i cui genitori sono deceduti, sono ignoti, sono dichiarati quali dispersi o deceduti, sono dichiarati quali incapaci, ai sensi della legge;
b) il consenso dell’adottante;
c) il consenso del bambino adottabile che ha compiuto l’età di 10 anni.
(2) Le persone il cui consenso all’adozione è richiesto devono essere informate in modo adeguato sulle conseguenze del loro consenso, in particolare, sulla rottura, in seguito all’adozione, dei legami di parentela tra il bambino e la sua famiglia biologica.
(3) Le autorità territoriali del domicilio delle persone di cui al comma (1) sono obbligate a garantire la consultazione e l’informazione delle medesime prima del momento dell’espressione del consenso all’adozione ed a elaborare le relazioni a questo proposito.
(4) Il consenso delle persone di cui al comma (1) è espresso per iscritto, in modo libero ed incondizionato, autenticato in conformità alle disposizioni della legislazione oppure confermato dall’autorità territoriale del domicilio delle medesime.
(5) Il consenso delle persone di cui al comma (1) ottenuto mediante corruzione, a inganno, con frode, con denaro, altri beni o con vantaggi di ogni tipo promessi prima o dopo l’ottenimento del consenso, non è valido.
(6) L’autorità giudiziaria competente può richiedere la conferma del consenso anche in sede di esame della causa nell’ambito dell’udienza, garantendo la confidenzialità delle informazioni sugli adottanti e sui genitori biologici.

Articolo 24. Consenso dei genitori biologici
(1) Per consentire l’adozione, l’autorità territoriale del domicilio del bambino richiede il consenso dei genitori biologici.
(2) I genitori minori esprimono il loro consenso all’adozione del bambino tramite i suoi rappresentanti legali prima del compimento dei 16 anni di età e personalmente, dopo aver compiuto quest’età.
(3) Non è necessario il consenso all’adozione dei genitori biologici se i medesimi:
a) sono ignoti;
b) sono decaduti dai diritti genitoriali;
c) sono dichiarati quali incapaci;
d) sono dichiarati quali dispersi o deceduti.
(4) Se uno dei genitori biologici è deceduto oppure è in una delle situazioni di cui al comma (3), è sufficiente il consenso dell’altro genitore.
(5) Nel caso in cui i genitori del bambino sono decaduti dai diritti genitoriali, sono dichiarati quali incapaci, dispersi o deceduti, le procedure di adozione del bambino possono essere iniziate dopo che le rispettive sentenze del tribunale sono passate in giudicato e dopo aver esaurito tutte le misure di (re)inserimento nella sua famiglia biologica ai sensi dell’art.20.
(6) Il consenso dei genitori biologici non può essere comunicato prima della nascita del bambino, ma solo dopo 45 giorni dalla nascita.
(7) I genitori biologici possono revocare il loro consenso all’adozione prima della pronuncia della sentenza del tribunale sulla dichiarazione dell’adozione.
(8) In caso di inizio delle procedure di riabilitazione nei diritti genitoriali oppure di presentazione della domanda di revoca del consenso da parte dei genitori biologici, il processo di abbinamento dell’adottante e di affidamento del bambino viene sospeso fino alla risoluzione di questi problemi.
(9) In modo eccezionale, l’autorità giudiziaria può non tener conto del rifiuto dei genitori biologici oppure, se del caso, del rifiuto del tutore o del curatore di acconsentire all’adozione del bambino se viene dimostrato con ogni mezzo di prova che i medesimi rifiutano in modo abusivo di acconsentire all’adozione, e l’autorità giudiziaria ritiene che l’adozione è nel superiore interesse del bambino, motivando espressamente questo fatto nella sentenza del tribunale.

Articolo 25. Consenso degli adottanti
(1) L’adottante comunica il proprio consenso all’adozione del bambino adottabile proposto dall’autorità territoriale del domicilio del medesimo, con cui conferma che ha preso conoscenza anche dello stato di salute del bambino.
(2) Per l’adozione del bambino da parte di persone coniugate, è obbligatorio il consenso simultaneo di entrambi i coniugi.

Articolo 26. Consenso del bambino
(1) L’autorità territoriale richiede il consenso del bambino tenendo conto dell’età e del grado di maturità, nonché delle opinioni, dei desideri e dei sentimenti del medesimo nel processo di adozione.
(2) Nel processo di abbinamento dell’adottante, il bambino che ha compiuto i 10 anni di età, su richiesta dell’Autorità territoriale del suo domicilio, esprime obbligatoriamente il suo consenso per iscritto.
(3) Il bambino deve beneficiare della consultazione da parte dell’autorità territoriale per quello che riguarda le conseguenze dell’adozione, i futuri adottanti, nonché l’adeguata informazione su tutti gli aspetti dell’adozione.
(4) Per la dichiarazione dell’adozione, il consenso del bambino che ha compiuto i 10 anni di età viene espresso obbligatoriamente nell’ambito dell’udienza del tribunale.
(5) In sede di esame della causa in tribunale, il bambino ha il diritto di pronunciarsi sull’adozione, di confermare o di ritirare il suo consenso all’adozione.

Articolo 27. Abbinamento dell’adottante
(1) Dopo aver stabilito lo statuto di bambino adottabile, l’autorità territoriale del domicilio del bambino intraprende delle misure di selezione dell’adottante adeguato per il bambino adottabile, tenendo conto del superiore interesse del bambino e della domanda dell’adottante.
(2) Nel caso in cui il bambino adottabile è in un istituto sociale o in un servizio tipo famiglia, l’abbinamento dell’adottante viene fatto da parte dell’autorità territoriale del domicilio del bambino congiuntamente con il manager del caso.
(3) Nel processo di determinazione della compatibilità dell’adottante, hanno priorità:
a) i parenti del bambino adottabile;
b) il tutore o il curatore del bambino;
c) la persona alla quale è affidato il bambino, come genitore educatore o come assistente parentale professionista.
(4) La selezione dell’adottante adeguato viene notificata dall’autorità territoriale del domicilio del bambino all’autorità territoriale del domicilio dell’adottante per l’informazione del medesimo.

Articolo 28. Le condizioni di abbinamento dell’adottante
(1) L’adottante scelto riceve da parte dell’autorità territoriale del domicilio del bambino, per il quale è stato dichiarato adatto, un permesso di visita.
(2) L’autorità territoriale del domicilio del bambino verifica e costata la compatibilità tra l’adottante ed il bambino, prendendo in considerazione i bisogni, i desideri e le opinioni del bambino.
(3) Gli incontri e le visite sono destinate a sviluppare gradualmente la relazione di attaccamento tra il bambino e l’adottante e hanno luogo nell’ambiente di vita del bambino, quanto anche fuori quest’ambiente. Il numero delle visite necessarie per stabilire la compatibilità viene stabilito dall’autorità territoriale congiuntamente con il manager del caso, in dipendenza dell’evoluzione del caso.
(4) Se, entro 30 giorni dalla data di rilascio del permesso di visita, l’adottante non ha accettato l’abbinamento con il bambino adottabile, viene fatta un’annotazione a questo proposito nel permesso di visita, che viene firmato dall’adottante. In questo caso, l’adottante ha il diritto di rimanere nell’elenco degli adottanti per un altro processo di abbinamento.
(5) Se l’abbinamento dell’adottante non è avvenuto, l’autorità territoriale intraprende delle nuove misure di selezione di altri adottanti per il bambino.

Articolo 29. Affidamento del bambino ai fini di adozione
(1) Entro 5 giorni dall’abbinamento, l’autorità territoriale del domicilio del bambino lo affida all’adottante per un periodo di 90 giorni, per l’adattamento del bambino con l’adottante e per stabilire la compatibilità tra di loro.
(2) L’affidamento del bambino ai fini di adozione viene fatto per una decisione motivata, emessa dall’autorità territoriale in base agli esiti del processo di abbinamento.
(3) L’affidamento ai fini di adozione non è necessario nel caso di:
a) adozione del bambino da parte del coniuge del genitore biologico del bambino;
b) adozione del bambino che ha acquisito la piena capacità giuridica prima del compimento dei 18 anni di età;
c) adozione del bambino da parte del tutore o curatore, da parte del genitore educatore o dell’assistente parentale professionista nel caso in cui il bambino è stato sotto la loro tutela per almeno 90 giorni.
(4) Per ciò che riguarda l’affidamento del bambino ai fini di adozione viene informata l’autorità territoriale del domicilio dell’adottante, che è obbligata a monitorizzare l’evoluzione del bambino e delle relazioni tra lui e l’adottante durante tutto il periodo di affidamento, elaborando a questo proposito delle relazioni a cadenza mensile.
(5) La capacità di adattamento fisico e psichico del bambino all’ambiente familiare sarà analizzata dall’autorità territoriale del domicilio dell’adottante in dipendenza delle condizioni di natura socio-professionale, economica, culturale, di lingua, religione e di ogni altro elemento caratteristico al luogo dove vive il bambino nel periodo dell’affidamento, che potrebbe essere rilevante nella valutazione della sua successiva evoluzione nel caso di dichiarazione dell’adozione.
(6) Alla fine del periodo di affidamento ai fini di adozione, l’autorità territoriale del domicilio dell’adottante elabora una relazione finale e la presenta all’autorità territoriale che aveva deciso l’affidamento del bambino.
(7) Il periodo di affidamento ai fini di adozione viene prolungato de iure alla presentazione della domanda di dichiarazione dell’adozione all’autorità giudiziaria fino alla soddisfazione della domanda per la sentenza del tribunale irrevocabile.
(8) Nel caso in cui, nel periodo di affidamento ai fini di adozione, l’autorità territoriale del domicilio dell’adottante costata il non adattamento del bambino con l’adottante o l’esistenza di altri motivi di tale natura a impedire il compimento della procedura di adozione, informa immediatamente l’autorità territoriale del domicilio del bambino per disporre la revoca dell’affidamento oppure, se del caso, il prolungamento della misura di affidamento nelle condizioni previste dal comma (1) e (2).
(9) La decisione con la quale l’autorità territoriale dispone la revoca dell’affidamento ai fini di adozione è esecutoria de iure. La procedura di selezione e di abbinamento di altri adottanti per il bambino, in questo caso, viene ripresa.
(10) Per la durata dell’affidamento del bambino ai fini di adozione, l’adottane esercita i diritti ed adempie agli obblighi di cura e di educazione del bambino, ad eccezione di conclusione degli atti giuridici.

Articolo 30. L’avviso relativo all’adozione
(1) Alla conclusione del processo di abbinamento dell’adottante, dopo l’adempimento delle condizioni previste degli artt.16–29, l’autorità territoriale del domicilio del bambino spiega all’adottante il diritto di presentare la domanda di dichiarazione dell’adozione all’autorità giudiziaria competente ed elabora, entro 10 giorni, un avviso relativo all’adozione, che contiene le informazioni relative all’evoluzione delle relazioni tra il bambino e l’adottante, alla compatibilità tra l’adottante ed il bambino adottabile, nonché alla rispondenza dell’adozione al superiore interesse del bambino.
(2) Una copia dell’avviso relativo all’adozione sarà rimessa all’Autorità centrale entro 5 giorni.
(3) Se l’avviso relativo all’adozione non è favorevole, l’autorità territoriale ne comunica all’adottante, spiegandogli il diritto di contestare l’avviso negativo presso l’Autorità centrale, e successivamente al tribunale competente, anche il diritto di aprire una nuova procedura relativa all’adozione di un altro bambino.

Articolo 31. Dichiarazione dell’adozione in tribunale
(1) L’adottante inoltra una domanda sulla dichiarazione dell’adozione all’autorità giudiziaria competente del domicilio del bambino adottabile per il quale è stato dichiarato adatto ai fini di esame in sostanza della causa.
(2) La domanda sulla dichiarazione dell’adozione deve contenere:
a) cognome e nome, anno, mese e giorno di nascita dell’adottante, il suo indirizzo del domicilio;
b) cognome e nome, anno, mese e giorno di nascita del bambino adottabile, il luogo di permanenza;
c) la richiesta di cambiamento del cognome e/o del nome del bambino, il cognome che porterà il bambino se gli adottanti hanno cognomi diversi;
d) il numero del certificato di adottante, data di emissione e l’autorità emittente (il certificato sarà allegato alla domanda);
e) altri dati ed informazioni, su richiesta dell’autorità giudiziaria.
(3) L’autorità territoriale presenta all’autorità giudiziaria l’avviso relativo all’adozione, steso ai sensi dell’art.30 comma (1), nonché il dossier del bambino.
(4) Il dossier del bambino deve contenere:
a) la copia del certificato di nascita del bambino;
b) il certificato medico sullo stato di salute del bambino, rilasciato dall’istituzione medica del domicilio del medesimo;
c) il consenso autenticato dell’adottante con cui si attesta che il medesimo ha preso conoscenza dello stato di salute del bambino;
d) il consenso del bambino proposto per adozione, se ha compiuto i 10 anni di età, nonché il suo consenso ad un eventuale cambiamento del cognome e del nome, all’iscrizione degli adottanti in qualità di genitori;
e) il consenso dei genitori biologici, del tutore o del curatore del bambino, tranne i casi previsti dall’art.24 comma (3);
f) gli atti confermanti le azioni intraprese dalle autorità competenti ai fini di (re)inserire il bambino nella famiglia biologica o nella famiglia allargata;
g) altri dati ed informazioni rilevanti.
(5) La domanda sulla dichiarazione dell’adozione viene esaminata con la partecipazione obbligatoria dell’adottante, del rappresentante dell’autorità territoriale del domicilio del bambino e del Pubblico Ministero.
(6) L’autorità giudiziaria accoglierà la domanda sulla dichiarazione dell’adozione soltanto se è giunta alla conclusione, sulla base delle prove fornite, che l’adozione è nel superiore interesse del bambino.
(7) Nel caso di inizio delle procedure di riabilitazione nei diritti genitoriali o di revoca del consenso dei genitori biologici, la procedura sulla dichiarazione dell’adozione sarà sospesa fino alla risoluzione di questi problemi.
(8) L’adozione si ritiene dichiarata alla data di passaggio in giudicato della sentenza del tribunale. L’autorità territoriale del domicilio del bambino è obbligata a comunicare all’autorità territoriale del domicilio dei genitori adottivi sulla dichiarazione dell’adozione, mandando una copia della sentenza del tribunale.

Capitolo V 
L'ADOZIONE INTERNAZIONALE


Articolo 32. Disposizioni generali
(1) L’adozione di bambini residenti nel territorio della Repubblica di Moldova da parte di persone residenti all'estero si svolge secondo la legislazione della Repubblica di Moldova, prendendo in considerazione anche la legislazione degli Stati in cui quest’ultimi sono residenti alla data di presentazione della domanda di adozione, nonché in conformità ai trattati internazionali o ai trattati bilaterali di cui la Repubblica di Moldova è parte. Allo stesso modo si procede anche nel caso di cessazione dell'adozione internazionale attraverso lo scioglimento o dichiarazione di sua nullità.
(2) L’adozione di bambini cittadini della Repubblica di Moldova residenti all’estero, effettuata dagli organi abilitati dello Stato estero nel cui territorio è residente l'adottante, è riconosciuta come valida nella Repubblica di Moldova soltanto se lo Stato estero è parte della Convenzione dell'Aja o parte di un accordo bilaterale in materia di adozioni, concluso con la Repubblica di Moldova e se l'Autorità Centrale della Repubblica di Moldova ha espresso il suo consenso prima dell'adozione.
(3) L’adozione di bambini cittadini stranieri residenti nella Repubblica di Moldova si svolge in conformità alla legislazione della Repubblica di Moldova e con il consenso dell’Autorità Centrale per le Adozioni dello Stato di cui il bambino è cittadino.
(4) I bambini residenti nel territorio della Repubblica di Moldova possono essere adottati da parte degli adottanti residenti all'estero solo se, in conformità alla legislazione degli Stati dove i bambini partiranno, saranno assicurate a loro le garanzie e le norme giuridiche equivalenti a quelle di cui potrebbero godere nel caso di un’adozione nazionale.
(5) Le persone residenti nella Repubblica di Moldova che desiderano adottare bambini residenti in altri Stati, sono soggetti ad una valutazione in conformità alle norme generali della presente legge. L'Autorità centrale, sulla base di una relazione di valutazione prodotta dall'autorità territorialmente competente per la residenza di queste persone, emette una decisione sulla certificazione degli adottanti, rilascia a loro un certificato di adottante e stende una relazione con la quale conferma che:
a) sono idonei all'adozione;
b) hanno goduto della formazione necessaria per l'adozione;
c) il bambino da adottare sarà autorizzato all’ingresso ed alla residenza permanente in Repubblica di Moldova.
(6) Nei casi di cui al comma (5), l'adozione viene effettuata con il rispetto dei requisiti della presente legge, nonché della legislazione in materia di adozioni del paese di residenza del bambino.

Articolo 33. Le condizioni per l'adozione internazionale
(1) L’adozione internazionale viene consentita in conformità alle norme generali della presente legge, tenendo conto delle deroghe al presente capitolo.
(2) L’adozione internazionale di un bambino residente nel territorio della Repubblica di Moldova può essere consentita nel caso in cui:
a) il coniuge adotta il figlio dell’altro coniuge;
b) il bambino è adottato, in via prioritaria, da suo parente fino al quarto grado, che è residente all'estero;
c) il bambino adottabile non è stato accettato dall’adottante nazionale ed è affetto da una grave malattia, la diagnosi essendo confermata da una commissione medica dell’Autorità Centrale specializzata in materia di sanità pubblica;
d) il bambino viene adottato da cittadini Moldavi residenti all'estero, se non è stato accettato per adozione nazionale o tutela o curatela entro un anno dal momento di sua registrazione come bambino adottabile;
e) il bambino viene adottato da cittadini stranieri o apolidi che risiedono all'estero, se non è stato accettato per adozione nazionale o tutela o curatela entro due anni dal momento di sua registrazione come bambino adottabile.
(3) Lo statuto, la composizione ed i principi di funzionamento della commissione medica specializzata dell’Autorità Centrale in materia di sanità pubblica, l'elenco delle malattie vengono approvati dal Governo.
(4) L'adozione internazionale viene consentita se lo Stato ricevente è parte della Convenzione dell'Aja oppure se ha firmato un accordo bilaterale in materia con la Repubblica di Moldova.

Articolo 34. Presentazione della domanda di adozione internazionale
(1) Gli adottanti residenti all'estero, compresi i cittadini Moldavi residenti all'estero, che desiderano adottare un bambino residente in Repubblica di Moldova, presentano la domanda di adozione internazionale all'Autorità Centrale della Repubblica di Moldova tramite l'Autorità Centrale per le Adozioni dello Stato ricevente.
(2) Le persone di cui al comma (1) possono presentare la domanda di adozione internazionale anche tramite un’organizzazione straniera dello Stato ricevente, accreditata e registrata in conformità all'articolo 9.
(3) Per confermare l’avvenuta presentazione della domanda di adozione internazionale e degli altri documenti specificati nell’articolo 36, alle persone di cui al comma (1) verrà rilasciato un certificato.

Articolo 35. Il contenuto della domanda di adozione internazionale e la registrazione degli adottanti stranieri
(1) La domanda di adozione internazionale deve contenere i dati e l’informazione di cui all'articolo 14.
(2) La domanda dell’adottante residente all'estero che desidera adottare un bambino residente nella Repubblica di Moldova è registrata da parte dell’Autorità Centrale della Repubblica di Moldova solo nel caso in cui l'Autorità Centrale per le Adozioni dello Stato ricevente oppure, se caso, le organizzazioni straniere accreditate e registrate ai sensi dell'articolo 9, attestino che:
a) l'adottante è idoneo all’adozione, in conformità alla legislazione dello Stato ricevente;
b) l'adottante possiede le garanzie morali e dispone delle condizioni materiali per garantire uno sviluppo armonioso del bambino dopo che l’adozione è stata dichiarata e, se del caso, è preparato a prendersi cura del bambino affetto da una grave malattia;
c) l'adottante conosce la legislazione sull'adozione nella Repubblica di Moldova ed ha beneficiato nello Stato ricevente dell’informazione e della formazione necessaria per l'adozione internazionale;
d) è garantito il monitoraggio dello sviluppo del bambino dopo l'adozione per un periodo di almeno cinque anni;
e) sono previsti dei servizi post-adozione per il bambino e per la famiglia nello Stato ricevente.

Articolo 36. La documentazione da allegare alla domanda di adozione internazionale
(1) Alla domanda di adozione internazionale verranno allegati:
a) la relazione dell'Autorità Centrale per le Adozioni dello Stato ricevente, accompagnata dalla documentazione rilevante, che comprenda le seguenti informazioni:
- l’identità dell'adottante, confermata con la copia legalizzata del documento di identità;
- la capacità e l’idoneità all’adozione dell'adottante;
- la situazione personale, lo stato di famiglia e finanziario dell’adottante, confermato con la copia legalizzata del certificato di nascita, di matrimonio o di divorzio, con il certificato di lavoro sulla carica ricoperta e l’importo della retribuzione, con la documentazione comprovante il diritto di proprietà o l'usufrutto su un’abitazione, con altri documenti attestanti i redditi;
- la situazione sanitaria confermata dai referti medici in originale, separatamente per ciascun adottante;
- l’ambiente sociale dell'adottante;
- i motivi che determinano l'adottante di adottare un bambino residente nella Repubblica di Moldova e l’informazione sul bambino o bambini per i quali possiedono l’idoneità all’adozione;
b) il documento che garantisce il diritto del bambino adottato di entrare e di risiedere permanentemente nello Stato ricevente nel caso se l’adozione sarà consentita;
c) la dichiarazione relativa al diritto del bambino adottato di mantenere la sua cittadinanza Moldava fino alla maggiore età;
d) il consenso dell’adottante all'adozione internazionale oppure il consenso di entrambi i coniugi se la persona che desidera adottare è coniugata;
e) la dichiarazione dell'adottante di accettare le azioni di monitoraggio post-adozione;
f) il certificato di casellario giudiziario dell'adottante;
g) i dati anagrafici dell'adottante;
h) le garanzie socioeconomiche e giuridiche, di cui godrà il bambino nel caso dell'adozione internazionale.
(2) La domanda di adozione internazionale ed i documenti di cui al comma (1) devono essere presentati all'Autorità Centrale della Repubblica di Moldova, accompagnate dalla loro traduzione, autenticata, in romeno, se i trattati internazionali di cui è parte la Repubblica di Moldova non dispongano diversamente.

Articolo 37. L’abbinamento dell’adottante. Il rilascio dell’avviso sull’adozione internazionale
(1) In conformità ai criteri stabiliti, l’Autorità Centrale della Repubblica di Moldova sceglie l’adottante adatto per il bambino adottabile, informandone l’adottante.
(2) Dopo aver ottenuto il consenso da parte dell’adottante, l'Autorità Centrale della Repubblica di Moldova richiede all’Autorità Centrale per le Adozioni dello Stato ricevente di esprimersi sull’eventuale adozione.
(3) Sulla base dell’autorizzazione dell'Autorità Centrale per le Adozioni dello Stato ricevente al proseguimento della procedura di adozione del bambino, l'Autorità Centrale della Repubblica di Moldova rivolge all'Autorità territorialmente competente per la residenza del bambino un’istanza per proseguire la procedura di abbinamento dell’adottante.
(4) L'Autorità territorialmente competente rilascia all’adottante un permesso di visita, a norma dell'articolo 28. L’adottante visita il bambino con la partecipazione obbligatoria del rappresentante dell’Autorità territorialmente competente per la residenza del bambino e del Manager del caso. Il numero delle visite necessarie per stabilire la compatibilità viene fissato dall’Autorità territorialmente competente congiuntamente con il Manager del caso. Le visite sono svolte in un periodo da un mese a tre mesi dalla data di rilascio del permesso di visita.
(5) Nel caso di abbinamento dell’adottante con il bambino adottabile, l’Autorità territorialmente competente per la residenza del bambino stende, entro 5 giorni, una relazione, in cui si esprime sulla compatibilità tra l'adottante ed il bambino adottabile e sulla rispondenza dell’adozione al superiore interesse del bambino, inviandola immediatamente all'Autorità Centrale.
(6) Sulla base della relazione di cui al comma (5), l'Autorità Centrale, entro 5 giorni, emette un’autorizzazione al proseguimento della procedura di adozione o rifiuta per iscritto di rilasciare la medesima, inviando immediatamente all’Autorità territorialmente competente per la residenza del bambino l’autorizzazione o il rifiuto di rilasciarla.
(7) Il rifiuto dell'Autorità Centrale di accettare il proseguimento della procedura di adozione internazionale può essere contestato alla Corte d'Appello di Chisinau.
(8) Sulla base dell’autorizzazione al proseguimento della procedura di adozione internazionale e dopo l’adempimento delle condizioni di cui agli articoli 20-26, l’Autorità territorialmente competente per la residenza del bambino emette, entro 10 giorni, un avviso sull’adozione internazionale, che deve contenere le informazioni sull’evoluzione delle relazioni tra il bambino e l'adottante, sulla compatibilità tra l’adottante e il bambino adottabile, nonché sulla rispondenza dell’adozione al superiore interesse del bambino.
(9) La copia dell’avviso sull'adozione internazionale sarà rimessa all’Autorità Centrale entro tre giorni.
(10) Se l’avviso sull’adozione internazionale non è favorevole, l'Autorità territorialmente competente lo notifica all’adottante, spiegandogli il suo diritto di contestarlo.

Articolo 38. La presentazione della domanda di dichiarazione dell’adozione internazionale alla Corte di Appello
(1) Dopo aver ricevuto l’autorizzazione al proseguimento della procedura di adozione da parte dell’Autorità Centrale della Repubblica di Moldova, l'adottante inoltra, direttamente o tramite l'organizzazione straniera accreditata per le adozioni, alla Corte d’Appello territorialmente competente per la residenza del bambino, una domanda con la quale richiede la dichiarazione dell’adozione internazionale.
(2) La domanda con cui si richiede la dichiarazione dell’adozione internazionale deve contenere le informazioni di cui all'articolo 31 comma (2) lett. a)-c), e deve essere accompagnata dai documenti di cui all’articolo 36 comma (1).
(3) L’Autorità territorialmente competente presenterà all’Autorità giudiziaria un avviso sull’adozione internazionale, elaborato ai sensi dell'articolo 37 comma (8), con le conclusioni sulla compatibilità tra l'adottante ed il bambino adottabile e sulla rispondenza dell’adozione al superiore interesse del bambino, il dossier del bambino con i documenti di cui all'articolo 31 comma (4), nonché le autorizzazioni al proseguimento della procedura di adozione internazionale emesse dall'Autorità Centrale per le Adozioni dello Stato ricevente e dall’Autorità Centrale della Repubblica di Moldova.
(4) La domanda con la quale si richiede la dichiarazione dell’adozione internazionale viene esaminata con la partecipazione obbligatoria dell’adottante, del rappresentante dell’Autorità territorialmente competente per la residenza del bambino e del Pubblico Ministero.
(5) L’Autorità giudiziaria accoglierà la domanda di adozione internazionale solo se, sulla base delle prove fornite, ha formato la convinzione che l'adozione risponde al superiore interesse del bambino.
(6) In conformità alla sentenza irrevocabile presentata all'Autorità Centrale, quest’ultima emette, entro 5 giorni, un certificato attestante che l'adozione sia conforme alle norme della Convenzione dell'Aja.
(7) Il trasferimento dalla Repubblica di Moldova nello Stato ricevente del bambino adottato è possibile solo dopo che la sentenza irrevocabile sulla dichiarazione dell’adozione è stata certificata. Il bambino adottato si trasferisce essendo necessariamente accompagnato dall'adottante, in condizioni di sicurezza adeguate alle sue necessità.
(8) L'Autorità Centrale della Repubblica di Moldova informa l'Autorità Centrale per le Adozioni dello Stato ricevente, la rappresentanza diplomatica o l’ufficio consolare della Repubblica di Moldova in questo Stato, sull’adozione dichiarata e sul trasferimento del bambino, ai fini di rispettare i requisiti di cui all’art. 45.

Articolo 39. Le spese dovute alla procedura di adozione internazionale
Con la presentazione della domanda di adozione internazionale, l'adottante paga una tassa unica e fissa che rappresenta il controvalore delle spese sostenute per lo svolgimento di tutti i servizi per la realizzazione della procedura di adozione internazionale nel territorio della Repubblica di Moldova. L’importo, la modalità di pagamento e la destinazione di questa tassa vengono determinati dal Governo.

Capitolo VI
GLI EFFETTI GIURIDICI DELL’ADOZIONE

Articolo 40. Gli effetti sulla filiazione e sui legami di parentela
(1) Gli effetti giuridici dell’adozione sopravvengono dalla data di passaggio in giudicato della sentenza del tribunale sulla dichiarazione dell’adozione.
(2) Dal momento della dichiarazione dell’adozione viene stabilita la filiazione tra il bambino adottato e l’adottante, nonché i legami di parentela tra il bambino ed i parenti dell’adottante.
(3) Nel momento dello stabilire della filiazione attraverso l’adozione, la parentela naturale tra il bambino adottato ed i suoi discendenti, da un lato, ed i suoi genitori biologici ed i parenti dei medesimi, dall’altro lato, cessa, ad eccezione dell’adozione del bambino da parte del coniuge del genitore biologico.
(4) L’impedimento al matrimonio risultato dalla parentela esiste, ai sensi della legge, tanto tra il bambino adottato ed i discendenti del medesimo, da un lato, ed i parenti dei genitori biologici, dall’altro lato, quanto tra il bambino ed i suoi discendenti, da un lato, e le persone con le quali è diventato parente per effetto dell’adozione, dall’altro lato.
(5) Gli effetti dell’adozione internazionale, nonché gli effetti dell’annullamento dell’adozione internazionale sulla cittadinanza del bambino adottato sono previsti nella legislazione sulla cittadinanza.

Articolo 41. L’iscrizione degli adottanti in qualità di genitori adottivi
(1) Gli adottanti vengono iscritti nell’atto di nascita del bambino adottato in qualità di suoi genitori in conformità alla sentenza del tribunale sulla dichiarazione dell’adozione.
(2) In caso di necessità, su richiesta degli adottanti o del bambino adottato che ha compiuto i 10 anni di età, l’autorità giudiziaria mantiene i dati sui genitori biologici del bambino adottato, fatto notato nella sentenza sulla dichiarazione dell’adozione.
(3) Sulla base della sentenza sulla dichiarazione dell’adozione, su richiesta degli adottanti, l’ufficio dello stato civile competente opera le modifiche necessarie nell’atto di nascita del bambino.
(4) Gli effetti giuridici dell’adozione, previste dalla presente legge, sopravvengono indipendentemente del fatto se gli adottanti sono o no iscritti in qualità di genitori del bambino adottato.

Articolo 42. I diritti e gli obblighi dei genitori adottivi
(1) Il genitore adottivo ha nei confronti del bambino adottato i diritti e gli obblighi del genitore biologico nei confronti del suo figlio.
(2) Nel caso in cui il genitore adottivo è il coniuge del genitore biologico del bambino adottato, i diritti e gli obblighi genitoriali vengono esercitati dal genitore adottivo e dal genitore biologico coniugato con lo stesso.

Articolo 43. Cognome e nome del bambino adottato
(1) All’adozione, al bambino è garantito il diritto di mantenere il suo cognome e nome.
(2) Su richiesta degli adottanti, l’autorità giudiziaria può cambiare il cognome del bambino adottato, se questo fatto non pregiudica il superiore interesse del bambino ed il suo diritto al cognome, attribuendogli il cognome degli adottanti o di uno degli adottanti (marito o moglie) se quest’ultimi hanno cognomi diversi.
(3) Per motivi ben fondati, l’autorità giudiziaria, acconsentendo all’adozione, può disporre, su richiesta dell’adottante, il cambiamento del nome del bambino adottato.
(4) Per cambiare il cognome e/o il nome del bambino adottato che ha compiuto i 10 anni di età è necessario anche il consenso del medesimo.
(5) In caso di cambiamento del cognome e/o del nome del bambino adottato, si può fare la rispettiva annotazione nella sentenza del tribunale sulla dichiarazione dell’adozione, ed il competente ufficio dello stato civile apporta queste modifiche all’atto di nascita del bambino in conformità alle norme stabilite dalla legislazione sugli atti di stato civile.

Articolo 44. I diritti e gli obblighi del bambino adottato
(1) Dal momento della dichiarazione dell’adozione, il bambino adottato perde i diritti personali non patrimoniali e patrimoniali ed è esonerato dall’adempimento degli obblighi nei confronti dei suoi genitori biologici e dei parenti dei medesimi.
(2) Il bambino adottato ha nei confronti dei genitori adottivi i diritti e gli obblighi di ogni natura, simili a quelli che li ha una persona nei confronti dei suoi genitori biologici.

Articolo 45. Periodo post-adozione
(1) Dopo la dichiarazione dell’adozione, il bambino adottato è seguito dall’autorità territoriale del domicilio dei genitori adottivi o dall’Autorità centrale per le adozioni dello Stato ricevente, in caso di adozione internazionale, fino al compimento dei 18 anni di età.
(2) Il monitoraggio della situazione post-adozione del bambino viene effettuato da parte delle autorità dalle quali è seguito il bambino, per un periodo di 5 anni dalla dichiarazione dell’adozione, con la seguente cadenza:
a) nel primo anno – 3 relazioni (dopo 3, 6 e 12 mesi);
b) nel secondo anno – due relazioni (dopo 6 e 12 mesi);
c) nel 3°, 4° e 5° anno – una relazione annuale (dopo 12 mesi).
(3) Nel caso di adozione nazionale, le relazioni di valutazione vengono elaborate dall’autorità territoriale del domicilio dei genitori adottivi e vengono presentate all’Autorità centrale.
(4) Nel caso di adozione internazionale, le relazioni di valutazione post-adozione vengono presentate all’Autorità Centrale della Repubblica di Moldova da parte dell’Autorità Centrale per le adozioni dello Stato ricevente oppure attraverso le organizzazioni straniere dello Stato ricevente accreditate e registrate nella Repubblica di Moldova. L’Autorià Centrale della Repubblica di Moldova richiede, in caso di necessità, alle missioni diplomatiche ed agli uffici consolari della Repubblica di Moldova negli Stati riceventi le informazioni sul monitoraggio post-adozione effettuato.

Articolo 46. Confidenzialità dell’adozione
(1) Le persone competenti alle quali è noto il fatto dell’adozione sono obbligate a mantenere la confidenzialità delle informazioni ottenute nel processo di adozione, anche su quello che riguarda i dati identificativi dell’adottante, nonché dei genitori biologici. In caso contrario, esse hanno la responsabilità giuridica in conformità alla vigente legislazione.
(2) Il genitore adottivo informerà il bambino che è adottato, non appena la sua età ed il grado di maturità lo permetteranno.
(3) Il genitore adottivo ed il bambino adottato hanno il diritto di ottenere da parte dell’Autorità Centrale gli estratti dal Registro di Stato delle adozioni il cui contenuto attesti il fatto, la data ed il luogo di nascita, ma non rivela espressamente l’adozione, né l’identità dei genitori biologici dell’adottante.
(4) L’identità dei genitori biologici del bambino adottato può essere rilevata prima che il medesimo acquisisca la piena capacità giuridica esclusivamente per motivi medici, con l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, su richiesta di ognuno dei genitori adottivi, del bambino adottato, dell’autorità territoriale o del rappresentante di un’istituzione medica.
(5) Dopo aver acquisito la piena capacità giuridica, il bambino adottato può richiedere all’autorità giudiziaria del suo domicilio o alla Corte d’Appello di Chisinau, nel caso in cui non è residente nella Repubblica di Moldova, di autorizzare il suo accesso alle informazioni sull’identità dei suoi genitori biologici, che sono in possesso dell’autorità centrale o degli uffici dello stato civile.
(6) L’autorità giudiziaria cita l’autorità territoriale del domicilio del bambino adottato, se del caso, l’Autorità centrale, nonché ogni altra persona le cui conoscenze professionali possono essere utili per risolvere la domanda, ed accetta la relativa domanda se, in conformità alle prove esistenti, constata che l’accesso alle informazioni richieste non è pregiudizievole per l’integrità psichica e l’equilibrio emozionale del richiedente e se il rispettivo adottato ha goduto della consultazione da parte delle autorità competenti in materia di adozione.
(7) È vietato di rilasciare senza il consenso dell’adottante o dell’autorità territoriale degli estratti dai registri dello stato civile o delle copie degli stessi dai quali risulti che i genitori adottivi non sono i genitori biologici del bambino adottato.


Capitolo VII
CESSAZIONE DELL’ADOZIONE

Articolo 47. Cessazione dell’adozione
L’adozione cessa in seguito allo scioglimento od alla dichiarazione della sua nullità in conformità ad una sentenza del tribunale.

Articolo 48. Scioglimento dell’adozione
L’adozione viene sciolta nel caso in cui il genitore od i genitori adottivi sono deceduti, ed il bambino adottato è proposto per una nuova adozione. L’adozione anteriore si considera quale sciolta alla data di passaggio in giudicato della sentenza del tribunale sulla dichiarazione di una nuova adozione se, anteriormente, non è stata emessa un’altra sentenza a questo proposito.

Articolo 49. Nullità dell’adozione
(1) L’adozione può essere dichiarata nulla nel caso in cui viene stabilito quanto segue:
a) la dichiarazione dell’adozione è stata fondata sui documenti falsi;
b) l’adozione è stata dichiarata senza il consenso dei genitori biologici del bambino oppure del coniuge adottante, se questo consenso era obbligatorio ai sensi della legge;
c) l’adozione è stata dichiarata con la violazione delle condizioni di base o di procedura stabilite dalla legislazione;
d) l’adozione è stata richiesta ed è stata dichiarata senza l’intento di produrre degli effetti giuridici caratteristici a questa forma legale di protezione del bambino (adozione fittizia).
(2) Alla dichiarazione della nullità dell’adozione, l’autorità giudiziaria terrà conto anche del superiore interesse del bambino. L’autorità giudiziaria può rigettare la domanda sulla nullità dell’adozione se constaterà che il mantenimento dell’adozione è nell’interesse dell’adottato.

Articolo 50. Il diritto di chiedere la dichiarazione di nullità dell’adozione
(1) Hanno il diritto di chiedere la nullità dell’adozione:
a) l’autorità territoriale;
b) il bambino adottato che ha compiuto l’età di 14 anni;
c) i genitori biologici del bambino adottato;
d) i genitori adottivi;
e) il Pubblico Ministero.
(2) Dopo che il bambino adottato acquisisce la piena capacità giuridica, la domanda sulla nullità dell’adozione può essere inoltrata esclusivamente da lui stesso.

Articolo 51. La competenza all’esame della domanda sulla dichiarazione di nullità dell’adozione
(1) La domanda sulla dichiarazione di nullità dell’adozione nazionale viene esaminata dall’autorità giudiziaria del domicilio dei genitori adottivi.
(2) La domanda sulla dichiarazione di nullità dell’adozione internazionale viene esaminata dalla Corte d’Appello che ha dichiarato l’adozione.
(3) Nel caso in cui non conoscono i genitori adottivi e neanche il domicilio dei medesimi, i genitori biologici si rivolgono all’autorità giudiziaria del loro domicilio.

Articolo 52. La sentenza sulla dichiarazione di nullità dell’adozione
La sentenza sulla dichiarazione di nullità dell’adozione, passata in giudicato, sarà rimessa all’autorità territoriale del domicilio del bambino oppure all’Autorità centrale nel caso di adozione internazionale.

Articolo 53. Gli effetti della cessazione dell’adozione
(1) L’adozione sciolta o dichiarata nulla cessa nel momento in cui la sentenza del tribunale sulla dichiarazione di una nuova adozione o la sentenza sulla dichiarazione di nullità dell’adozione è passata in giudicato.
(2) Nel momento della cessazione dell’adozione in seguito alla dichiarazione della sua nullità, vengono estinti tutti i diritti e gli obblighi personali non patrimoniali e patrimoniali tra il bambino adottato ed i suoi discendenti, da un lato, ed i genitori adottivi ed i loro parenti, dall’altro lato. Nello stesso momento, vengono ristabiliti i diritti e gli obblighi tra il bambino ed i suoi discendenti, da un lato, ed i genitori biologici ed i loro parenti, dall’altro lato.
(3) Se i genitori biologici mancano oppure se il ritorno del bambino presso i medesimi contravviene ai suoi interessi, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’autorità territoriale o del Pubblico Ministero, istituisce una tutela o curatela nei confronti del bambino oppure lo affida all’autorità territoriale del suo domicilio per intraprendere altre misure di protezione previste dal Codice della Famiglia.
(4) Nel caso di cessazione dell’adozione, il problema del ristabilimento del cognome e del nome del bambino adottato viene risolto dall’autorità giudiziaria in sede di esame della domanda di cessazione dell’adozione. Se l’adottato ha compiuto i 10 anni di età, viene preso in considerazione anche il suo parere.
(5) Nel caso di cessazione dell’adozione per ogni motivo, il bambino può essere di nuovo adottato sulla base delle regole generali previste dalla presente legge.

Capitolo VIII
REGISTRO STATALE DELLE ADOZIONI

Articolo 54. Registro statale delle adozioni
(1) Per organizzare e registrare a livello statale le adozioni, l’Autorità Centrale istituisce il Registro Statale delle adozioni in conformità alla Legge n.71-XVI del 22 marzo 2007 sui registri.
(2) Il Registro Statale delle adozioni contiene i seguenti dati:
a) i bambini adottabili;
b) i bambini adottati (adozioni nazionali ed internazionali);
c) le persone che hanno inoltrato la domanda di adozione;
d) gli adottanti (adozioni nazionali ed internazionali);
e) i genitori adottivi (adozioni nazionali ed internazionali);
f) le organizzazioni straniere accreditate con attribuzioni in materia di adozioni internazionali;
g) le adozioni che sono cessate.

Articolo 55. Organizzazione della registrazione e trasmissione dei dati
(1) Per la tenuta del Registro Statale delle adozioni, le autorità territoriali rimettono all’Autorità Centrale, entro i termini previsti dalla presente legge, le copie dei seguenti documenti:
a) decisione sul rilascio del certificato di adottante e la registrazione dell’adottante;
b) decisione sullo stabilire dello statuto di bambino adottabile e la registrazione del bambino adottabile;
c) avviso relativo all’adozione o l’avviso relativo all’adozione internazionale;
d) sentenza del tribunale sulla dichiarazione dell’adozione nazionale o internazionale;
e) sentenza del tribunale sulla cessazione dell’adozione;
f) altri documenti rilevanti.
(2) All’elaborazione del Registro Statale delle adozioni saranno prese in considerazione anche le copie dei documenti di cui al comma (1), che sono conservate presso l’Autorità Centrale e che si riferiscono ai casi di adozione internazionale.

Capitolo IX
PREVENZIONE E LOTTA ALLA VIOLAZIONE
DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE

Articolo 56. Le misure per prevenire gli abusi in materia di adozione
(1) Le autorità competenti in materia di adozione prendono tutte le misure necessarie ai fini di prevenire dei profitti illeciti – finanziari o di altro tipo – che potrebbero essere ottenuti nel processo di adozione, nonché per reprimere ogni azione che contravviene agli obiettivi della Convenzione dell’Aia e della legislazione nazionale in materia di adozione.
(2) È vietata l’offerta da parte dell’adottante, in nome proprio o tramite intermediari, in modo diretto o indiretto, di qualsiasi tipo di benefici materiali illeciti alle autorità competenti per le adozioni oppure agli impiegati degli enti pubblici coinvolti nel processo di adozione. Per aver ricevuto o offerto tali benefici saranno applicate le sanzioni previste dalla legislazione.
(3) Nel caso in cui viene costatata l’inosservanza delle condizioni previste nella presente legge, l’Autorità Centrale o la Procura chiede all’autorità giudiziaria di annullare l’accreditamento dell’organizzazione straniera con attribuzioni in materia di adozione internazionale nella Repubblica di Moldova e di sospendere la sua attività.

Articolo 57. La responsabilità per gli abusi in materia di adozione
Il fatto del genitore, del tutore o del curatore di pretendere o di ricevere, per se o per altro, denaro oppure altri benefici materiali ai fini di adozione del bambino, nonché la costrizione sotto ogni forma dei medesimi di acconsentire all’adozione è punito penalmente. Sono soggetti alla responsabilità penale anche i fatti della persona che, senza diritto, intermedia o facilita l’adozione di un bambino al fine di ottenere un beneficio materiale o di altro tipo.

Capitolo X
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 58.
(1) La presente legge entra in vigore 6 mesi dopo la data della sua pubblicazione.
(2) Alla data dell’entrata in vigore della presente legge, viene approvato il capitolo 18 e l’art.162 e 163 del Codice della Famiglia n.1316-XIV del 26 ottobre 2000 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Moldova, 2001, n.47–48, art.210).
(3) Il Governo, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) presenterà al Parlamento le proposte per adeguare la legislazione alla presente legge;
b) adeguerà i suoi atti normativi alla presente legge;
c) assicurerà la revisione e l’abrogazione da parte dei ministeri e delle altre autorità della pubblica amministrazione centrale degli atti normativi che contravvengono alla presente legge;
d) approverà la procedura di accreditamento delle organizzazioni straniere con attribuzioni in materia di adozione internazionale, l’elenco dei servizi e delle attività che le medesime possono svolgere, ai sensi dell’art.9, stabilirà l’importo, la modalità di pagamento e la destinazione della tassa prevista dall’art.39, nel caso delle procedure relative all’adozione internazionale.
(4) Alla data di entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni di accreditamento delle organizzazioni che svolgono attività nel campo delle adozioni internazionali, emesse sulla base del Regolamento sull’accreditamento delle organizzazioni straniere con attribuzioni in materia di adozione dei bambini nella Repubblica di Moldova, approvato per la Delibera del Governo n.62 del 3 febbraio 1994, perdono la loro validità.
(5) Le domande sulla dichiarazione dell’adozione messe a ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge nei tribunali competenti vengono risolte secondo le disposizioni legali vigenti alla data di presentazione della domanda al tribunale.


IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO Mihai GHIMPU

Chisinau, lì 28 maggio 2010
N°99

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