LO STATUTO
Allegato "C" all'atto Rep. n. 1409/983
STATUTO
dell'Associazione "CUORE ONLUS"
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO
Articolo 1
Denominazione e sede
È costituita, nel pieno rispetto della normativa di cui al D. Lgs n. 460 del 4 dicembre 1997, l’Associazione di volontariato, senza fini di lucro, denominata "CUORE ONLUS", con sede sociale nel Comune di Roma, via Germano Sommelier n. 12.
La sede potrà essere trasferita, con la limitazione di cui al successivo art. 2, con delibera dell’Assemblea degli associati.
Articolo 2
Finalità dell’Associazione
L’Associazione si impegna affinchè sia attuato il diritto di ogni bambino ad essere considerato una persona unica ed irripetibile e ad avere una famiglia accogliente, matura, completa.
L’Associazione si impegna a svolgere attività:
- di promozione dei diritti dell’infanzia abbandonata in difficoltà, in accordo con le istituzioni dei paesi stranieri ed anche in collaborazione con le organizzazioni non governative;
- di attuazione del principio di sussidiarietà dell’adozione internazionale nei paesi di provenienza dei minori nel rispetto della carta dei diritti dell’uomo e del bambino.
L’Associazione si impegna ad operare affinchè nessun genitore, in nessuna parte del mondo, sia costretto ad abbandonare il proprio figlio, promuovendo iniziative atte a sensibilizzare l’opinione pubblica, gli operatori sociali, i mass-media.
L’Associazione ha lo scopo di favorire ogni azione che tenda a dare una famiglia a bambini che ne siamo privi, indipendentemente da condizioni etniche, razziali, sociali, religiose, sesso o età.
L’Associazione non ha e non opera pregiudiziali discriminazioni nei confronti di persone che aspirano all’adozione, ivi comprese discriminazioni di tipo ideologico e religioso.
L’Associazione, avvalendosi dell’apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, sostiene le famiglie adottive prima, durante e dopo l’adozione, verificando che l’adozione avvenga sempre nell’assoluto rispetto delle legislazioni vigenti e dei più rigorosi principi etici, fornendo ai genitori tutti gli elementi necessari non solo per l’ingresso del bambino nella nuova famiglia, ma anche per una crescita armonica del nuovo tessuto sociale.
L’Associazione collabora con i servizi delle regioni e degli enti locali e con altri enti o associazioni che operano nel territorio nazionale per l’adozione internazionale promuovendo, eventualmente, protocolli operativi e/o convenzioni.
L’Associazione promuove direttamente, o in collaborazione con altri enti, attività di formazione per quanti operino e intendano operare nel campo dell’adozione.
L’Associazione cura le procedure di adozione internazionale; a tal fine richiede agli aspiranti genitori, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dalla legislazione vigente, di conferire uno specifico incarico fornendo informazioni sulle procedure che l’Associazione segue e sulle prospettive di adozione.
Gli aspiranti adottanti, che intendano avvalersi del supporto dell’Associazione, dovranno accettare le procedure adozionali vigenti, predisposte secondo le normative nazionali e internazionali, nonchè il regolamento o i regolamenti interni e il Codice di comportamento etico, questi ultimi ove predisposti dal Consiglio Direttivo dell'associazione ai sensi del successivo art. 3, impegnandosi ad osservarli.
L’Associazione per il perseguimento delle indicate finalità può svolgere la sua attività su tutto il territorio nazionale.
A tal fine predispone la struttura organizzativa di base con sede legale e sede operativa nella Regione Lazio, con la facoltà di estendere la propria operatività in altre Regioni, anche mediante accordi e convenzioni con Associazioni e/o Enti locali.
L’Associazione, al fine di operare per l'attuazione delle proprie finalità nei paesi stranieri, si avvale di corrispondenti locali, professionisti qualificati e riconosciuti dalle Autorità locali e associazioni di volontariato e/o Missionari, secondo le modalità disciplinate dalle normative italiane ed estere di riferimento.
La presente associazione viene comunque costituita quale "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o "ONLUS" e cioè ai sensi e per gli effetti di tutta la normativa di legge vigente in materia.
Articolo 3
Statuto e regolamento
L’Associazione "CUORE ONLUS" è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Il presente statuto prevede espressamente il divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, come impone la lettera c) dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460/97.
Ulteriori aspetti relativi all’organizzazione ed alle attività dell’Associazione possono essere disciplinati da uno o più regolamenti interni e/o da un Codice di comportamento etico redatti, in armonia con il presente statuto, dal Consiglio direttivo, sentito il Collegio dei probiviri e debitamente approvati dall’Assemblea.
Articolo 4
Modifiche dello statuto
Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell’Assemblea da adottarsi con il voto favorevole del 60% (sessanta per cento) degli associati.
ASSOCIATI
Articolo 5
Ammissione
Sono soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e/o giuridiche, enti e/o associazioni che condividono le finalità dell’Associazione e si impegnano a realizzarle.
Per l'ammissione ad associato il richiedente dovrà presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo completa di tutti gli elementi previsti dal regolamento interno, ove esistente, o dal consiglio Direttivo, il quale delibererà entro il 31 dicembre di ogni anno.
Gli associati devono versare annualmente, entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno, la quota associativa stabilita dall'organo preposto.
Articolo 6
Diritti
Gli associati hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi dell’Associazione, per l’approvazione del bilancio e per tutto quanto altro loro demandato dal presente statuto e/o dalla legge.
Gli associati hanno il diritto di frequentare i locali dell’Associazione, di servirsi della documentazione e del materiale di studio in possesso dell’Associazione previa richiesta al rappresentante legale e sua autorizzazione; essi hanno inoltre il diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
Tra i soci vige comunque una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.
A tal fine è espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Articolo 7
Doveri
Gli associati devono svolgere attività a favore dell’Associazione senza fini di lucro, salvo la possibilità di rimborso delle spese sostenute ove consentito dalla normativa di legge - presente e/o futura - in materia di ONLUS.
Il comportamento verso gli altri associati ed all’esterno dell’Associazione deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede e in ogni caso devono essere rispettati il presente statuto, i regolamenti interni ed il Codice di comportamento se esistenti.
Articolo 8
Esclusione
La qualità di associato si perde per decesso, per dimissioni, morosità o indegnità.
Il decesso sarà comprovato, a tutti gli effetti dl presente statuto, dal certificato di morte dell'associato deceduto che sarà cura degli eredi inviare al Consiglio Direttivo.
Le dimissioni saranno valide a partire da 15 (quindici) giorni successivi alla loro presentazione e pertanto sino a tale data il socio dimissionario sarà tenuto al rispetto del presente statuto e degli eventuali regolamenti e codice di comportamento.
La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo decorsi due mesi dal termine ultimo stabilito per il versamento della quota annuale.
L’esclusione dall'associazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi nei confronti dell'associato che contravvenga ai doveri indicati nel presente statuto, delibera preceduta dall'esame del caso da parte del Collegio dei Probiviri il quale dovrà richiedere preventivamente all'associato eventuali giustificazioni (sempre in forma scritta al suo domicilio indicato all’atto di iscrizione) almeno trenta giorni prima della data di convocazione del Consiglio direttivo che dovrà deliberare sulla proposta di esclusione.
Nei casi previsti dalla legge l'associato escluso potrà adire all'autorità giudiziaria entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla comunicazione - mediante raccomandata A.R. - dell'esclusione.
Articolo 9
Organi
Sono organi dell’Associazione:
1. l’Assemblea;
2. il Consiglio direttivo;
3. il Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Associazione ed il Vice presidente;
4. il Collegio dei probiviri;
5. il Collegio dei revisori.
ASSEMBLEA
Articolo 10
L’Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine dal Vice presidente, dal Consigliere più anziano o dalla persona indicata dall'assemblea.
Articolo 11
Convocazione
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione mediante avviso - contenente la data, il luogo e l'ora della riunione sia per la prima che seconda convocazione, nonchè l’ordine del giorno - affisso presso la sede legale e le eventuali sedi operative dell’Associazione o mediante fax, posta elettronica o lettera inviati all'indirizzo che risulta dal Registro degli Associati, il tutto almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell’assemblea.
L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori, sulla nomina di un eventuale Presidente Onorario sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, su tutto quanto demandato all'assemblea per legge o per statuto, nonchè su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) degli associati.
L’Assemblea deve essere convocata:
- almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio;
- entro trenta giorni prima della scadenza del mandato degli organi dell’Associazione al fine di eleggere i nuovi organi.
Articolo 12
Validità dell’Assemblea
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.
Gli associati possono farsi rappresentare mediante delega, da conferirsi esclusivamente ad altri associati anche se membri del Consiglio.
La delega ai membri del consiglio non può essere conferita per le assemblee aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.
Ciascun associato non può avere più di cinque deleghe.
Articolo 13
Votazioni
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo quanto previsto dal precedente art. 4 in ordine alle delibere concernenti la modifica del presente statuto.
Articolo 14
Verbalizzazione
Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale, redatto da un componente dell’Assemblea nominato dalla stessa quale segretario, sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente dell'Assemblea.
AMMINISTRAZIONE
Articolo 15
Il Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo:
- è composto da 7 (sette) membri eletti dall’Assemblea tra gli associati e dura in carica tre anni;
- si riunisce validamente con la presenza di almeno 4 (quattro) consiglieri;
- è convocato dal Presidente, con le medesime modalità di cui a 1° comma del precedente art. 11, mediante avviso scritto - contenente la data, il luogo e l'ora della riunione, nonchè l’ordine del giorno - da recapitarsi a tutti i consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della riunione;
- è presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento o assenza, dal Vice presidente.
I componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili, a loro non è dovuto alcun compenso e nominano tra loro il Presidente e il vice Presidente.
Articolo 16
Compiti e poteri del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo:
- formula gli indirizzi programmatici dell’attività dell’Associazione rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall’Assemblea;
- ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, ad eccezione di quanto la legge e il presente statuto riservano all'assemblea dell'associazione;
- delibera sulla accettazione di Erogazioni, donazioni e lasciti;
- cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni;
- può proporre all’Assemblea la nomina di un Presidente Onorario;
- redige gli eventuali regolamenti interni e codice di comportamento etico da sottoporre alla delibera dell'assemblea;
- determina il valore della quota associativa annuale.
Articolo 17
Funzione del Presidente
Al Presidente dell’Associazione:
- spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio;
- possono essere delegate dallo stesso Consiglio direttivo, al quale il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, alcuni poteri di ordinaria e/o straordinaria amministrazione anche in riferimento a quanto previsto dagli artt. 25 e 26.
Il Presidente:
- in casi eccezionali di necessità e urgenza può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve entro otto giorni convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato;
- convoca e presiede l’Assemblea;
- convoca e preside il Consiglio direttivo curando l’esecuzione delle relative deliberazioni;
- sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e ne promuove, di concerto con il Consiglio Direttivo, la riforma ove se ne presenti la necessità.
- per gli impegni di spesa superiori ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) deve comunque essere previamente autorizzato dal Consiglio Direttivo;
- in caso di impedimento o assenza è sostituito dal vice presidente.
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 18
Il Collegio dei probiviri, composto da 3 (tre) membri eletti tra gli associati dall’Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei presenti, dura in carico 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
Al Collegio potranno rivolgersi gli associati:
- nel caso di controversie sociali insorte tra loro, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi;
- relativamente a qualsiasi comportamento di associati non conforme alle finalità dell’Associazione stessa;
- in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione.
Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.
Il loro lodo sarà inappellabile.
Il Collegio dei probiviri nella sua prima riunione elegge nel suo seno il Presidente.
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Articolo 19
L’Assemblea dell’Associazione può deliberare la costituzione di un Collegio di revisori stabilendone i poteri, la durata e il suo funzionamento.
RISORSE ECONOMICHE
Articolo 20
Patrimonio
Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili, immobili e mobili registrati che potranno diventare di proprietà dell’Associazione;
b) dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, fatto salvo il principio che l’Associazione non persegue scopi di lucro;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
È fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere utilizzati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote associative;
b) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o della partecipazione ad esse;
c) da ogni altra entrata, anche di carattere saltuario, che concorra ad incrementare l’attività associativa, contributi liberali elargiti a sostegno dei fini associativi da persone, Enti, Associazioni, Società .
Eventuali entrate finalizzate a specifiche iniziative sviluppate all’interno dell’Associazione potranno essere utilizzate soltanto per l’attuazione dell’iniziativa in oggetto.
La gestione del complesso associativo in toto (sede, segreteria, pubblicazioni, convegni, delegazioni, ecc.) potrà essere finanziata esclusivamente dalle quote associative, da iniziative finalizzate soltanto alla gestione dei contributi generici o comunque finalizzati alla gestione dell’Associazione stessa.
Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in un apposito inventario depositato presso la sede dell’Associazione e consultabile da tutti gli associati.
Articolo 21
Contributi
I contributi degli associati sono costituiti dalla quota annuale come sopra determinate.
La quota e qualsiasi contributo associativo sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili.
Articolo 22
Erogazioni, donazioni e lasciti
Il Consiglio direttivo in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione:
- accetta le erogazioni liberali in denaro e le donazioni, nonchè i lasciti testamentari con beneficio di inventario;
- delibera sulla loro utilizzazione se del caso in conformità a quanto determinato dal donante o dal testatore.
IL BILANCIO
Articolo 23
L’Associazione si impegna ad assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente per l’espletamento delle procedure di adozione.
Il bilancio dell’Associazione è annuale e si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Consiglio direttivo e depositati, presso la sede dell’Associazione, almeno quindici giorni prima dell’Assemblea convocata per la loro approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
SCIOGLIMENTO
Articolo 24
Devoluzione dei beni
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'art. 21 c.c. dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad un organismo che non abbia finalità di lucro e che operi nel campo dell’adozione o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
COLLABORATORI E DIPENDENTI
Articolo 25
Fermo restando il principio dell’assoluta gratuità delle attività svolte dagli associati, l’Associazione può fare ricorso per esigenze motivate e documentate a servizi professionali a pagamento nella forma della collaborazione di lavoro autonomo e per specifiche occasioni con contratti a tempo determinato; il tutto previa approvazione del Consiglio direttivo.
Articolo 26
Dipendenti
L’associazione può assumere dipendenti previa delibera del Consiglio direttivo.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 27
Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle leggi (in particolare al D.Lgs n. 460 del 4 dicembre 1997), ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Firmato: Adriana Ferrante
Daniela Menghi notaio